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Regolamento DPI e Norme armonizzate
註釋

Testo completo di:

1. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31.03.2016)

2. Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio (G.U. n. 289 del 09.12.1992 S.O. n. 128)

3. Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Update Novembre 2024

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Ed. 10.0 2023

Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Update Novembre 2024

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Il Regolamento DPI (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale ha abrogato e sostituito la direttiva DPI 89/686/CEE dal 20 aprile 2016 con applicazione definitiva a decorrere dal 21 Aprile 2018.

Il regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

I DPI sono soggetti alla marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità.

I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Il Regolamento DPI, in particolare, stabilisce una ripartizione chiara degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico, nella catena di fornitura e distribuzione:

- Fabbricanti

- Mandatari

- Importatori

- Distributori

Il Regolamento si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Non si applica ai DPI:

a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;

b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;

c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:

i) condizioni atmosferiche non estreme;

ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;

d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):

- La Categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

- La Categoria II categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

- La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;

b) atmosfere con carenza di ossigeno;

c) agenti biologici nocivi;

d) radiazioni ionizzanti;

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;

g) cadute dall'alto;

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

i) annegamento;

j) tagli da seghe a catena portatili;

k) getti ad alta pressione;

l) ferite da proiettile o da coltello;

m) rumore nocivo.

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Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

(GUUE L 81/51 del 31.03.2016)