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Gli aiuti di Stato nel diritto tributario
註釋Gli aiuti di Stato a carattere tributario rientrano nella più ampia disciplina europea degli aiuti di Stato alle imprese di cui all’art. 107 TFUE, dei quali costituiscono una declinazione morfologica. Tale disposizione produce ricadute significative sulla potestà impositiva degli Stati membri quanto all’introduzione di misure tributarie di favore. Difatti, grazie ai principi fissati dalla Corte di giustizia UE e dalla normazione regolamentare del Consiglio e della Commissione, il legislatore nazionale può prefigurarsi e adottare disposizioni ritenute adeguate e proporzionate a priori, con positivi effettivi sulla certezza del diritto e consentendo alla Commissione di concentrarsi sulle fattispecie di maggiore impatto.
L’ordinamento italiano si è misurato e sta tuttora confrontandosi con gli esiti dei procedimenti di valutazione di disposizioni fiscali di notevole interesse, che hanno consentito di osservare l’operatività del divieto di aiuti di Stato in specifici ambiti della legislazione tributaria interna. Oltre alle norme relative alle società ex municipalizzate, alle fondazioni bancarie e alle cooperative, vengono in rilievo le disposizioni riguardanti gli enti religiosi, che suscitano interesse per i loro presupposti convenzionali (Patti Lateranensi) e costituzionali, per l’impatto della recente riforma del terzo settore e per le prospettive di recupero dell’esenzione Ici dichiarata incompatibile.
Proprio il recupero di aiuti fiscali rappresenta un segmento di notevole rilievo perché richiede una collocazione sistematica nell’area dell’imposizione o dell’indebito di diritto comune, collocazione che, come emerso dalle riflessioni dottrinali, non può darsi per scontata. Le implicazioni circa la natura tributaria o meno dell’aiuto di Stato oggetto del recupero sono significative ed attengono al soggetto chiamato ad effettuarlo, agli atti da formalizzare e all’individuazione della giurisdizione cui affidare le relative controversie. Con la l. n. 234/2012, il legislatore italiano ha unificato tutte le procedure di recupero e le ha affidate all’agente della riscossione, attribuendo il controllo sugli atti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale scelta, pur coerente con l’irrilevanza della forma dell’aiuto nel contesto dell’art. 107 TFUE, suscita talune perplessità, in relazione all’oggetto del recupero di matrice fiscale, le cui controversie sono state in tal modo sottratte al giudice tributario.