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註釋Estratto dal trattato "Il condominio", a cura di A. Celeste, L. Salciarini, L. Terzago, P. Terzago edizione 2010. La legge di riforma del condominio (l. n. 220/2012) ha modificato l'art. 1117 c.c. che introduce una nuova elencazione delle parti comuni dell'edificio. Il legislatore ha indicato espressamente i beni che possono essere oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani, sempre che non risulti diversamente dal titolo. Alcune parti, quali l'area, le fondazioni, i muri maestri, ecc., sono considerate comuni dalla norma perché necessarie all'esistenza e all'uso della costruzione stessa; altre, come i locali per la portineria, e per l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli ascensori, ecc.. sono ritenute tali per lo scopo cui sono destinate. Il testo analizza in modo completo l'istituto ponendo particolare attenzione ai risvolti pratici e agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più significativi e recenti.